DM 17 giugno 2014
FatturaPA – Nuova disciplina per la modalità di assolvimento degli obblighi fiscali su documenti informatici
Le FatturePA sono fatture elettroniche ai sensi dell’art. 21 d.P.R. 633/72, quindi sono documenti informatici con rilevanza tributaria ed i loro processi di dematerializzazione devono osservare anche quanto disposto dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 146 del 26-6-2014 in attuazione all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs n. 82/2005 cd. Codice dell’Amministrazione Digitale.
Il novellato Decreto in vigore dal 27 giugno 2014 ha il fine di armonizzare le disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria sulla conservazione con le regole tecniche in materia di sistema di conservazione (DPCM 3 Dicembre 2013), ma soprattutto ha il merito di introdurre semplificazioni importanti ai processi di dematerializzazione della documentazione fiscale.
Tra le novità, le modifiche e le semplificazioni introdotte, nel seguito, vengono riportate solo le principali ed esclusivamente quelle che hanno impatti sul processo di fatturazione elettronica verso la PA:
- I documenti informatici devono essere conservati in modo tale che siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- Si elimina l’obbligo di conservazione quindicinale delle fatture e si allinea tale termine a quello dei libri e registri. Il processo di conservazione dei documenti con valenza fiscale, quindi, è effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489, quindi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
- L’adempimento della comunicazione dell’impronta dell’archivio dei documenti con rilevanza tributaria da inviare all’Agenzia delle Entrate è eliminato. Il contribuente comunicherà che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
- Ai sensi dell’art. 6 del novellato Decreto, il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno) avviene mediante versamento con modalità telematica ed in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (ad esempio una marca temporale) sul pacchetto di archiviazione (PdA). Da considerare che la sottoscrizione elettronica sul pacchetto di archiviazione (PdA) da parte del Responsabile della Conservazione è già prevista dalle regole tecniche (DPCM 3 Dicembre 2013).